Alcune considerazioni sull'art. 24 della L.R.S. 15/2004 l'articolo 24 della legge regione sicilia nr. 15/2004, nella stesura di Urbix 326 versione 2.11, è stato interpretato nel seguente modo: - l'importo definitivo degli oneri concessori va calcolato considerando a base del calcolo i parametri vigenti, nel comune dove l'opera è ubicata, nell'anno 2004 b) l'ammontare del pagamento da effettuare alla presentazione è: - pari all'intera somma calcolata, se l'importo calcolato con la L.10/77 è inferiore all'importo che scaturisce dall'applicazione delle somme previste nella Tab. D della Legge 326/2003 abbattute del 50% (anticipazione). - pari alla misura dell’anticipazione abbattuta del 50 %, se l'importo calcolato con i parametri della Legge 10/77 risulta superiore all'anticipazione stessa. La differenza tra importo calcolato con L. 10/77 e anticipazione della Tabella D abbattuta del 50% può essere rateizzata semestralmente fino al 31/12/2008, applicando gli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda. - pari a 250 euro, se nel calcolo dell'anticipazione con la Tab. D l'importo è inferiore ai 250 euro sempre che l'importo definitivo sia comunque superiore ai 250 euro. - pari al pagamento dell'intera somma nel caso in cui la somma definitiva sia inferiore ai 250 euro. Una considerazione di ordine generale ci induce a pensare che: la norma sul pagamento degli oneri non riveste carattere perentorio ma esclusivamente carattere dichiaratorio; quindi per qualsiasi rateizzazione scelta, la somma da pagare, va in ogni caso aumentata degli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda. La norma, infatti, non chiarisce in alcun modo le sanzioni da applicare nel caso di ritardo nel pagamento degli oneri, tranne che si voglia applicare la norma prevista all'art. 50 della L.R. 71/78 abbondantemente richiamata dalla Legge Regionale 4/2003; ma questa è un'altra storia soggetta ad altri commenti interpretativi. ( G. Puleo )