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29/12/2008 - Condono Edilizio

LEGGE 29 dicembre 2008, n. 25. Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo.

Omissis ….... 13.Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l'incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2008. Omissis …...... NOTE Nota all'art. 1, comma 13: L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente: "Definizione delle pratiche per il condono edilizio. - 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1° marzo 1985, n. 48, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro. 2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo. 3.  Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche. 4.  La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2009, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse.".


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